Mobilità: partiamo dal principio
L’art.58, comma 2, lettera f), del dl 73 del 25 maggio 2021 specifica che al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Viene inoltre specificato che le disposizioni dell’art.58, comma 2, lettera f) del dl 73/2021, si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Questa norma è stata integralmente recepita nel CCNI mobilità 2022-2025 (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.).
Tutto ciò significa che in ogni caso chi fa richiesta di mobilità territoriale o professionale dalla provincia A alla provincia B, in caso di ottenuto trasferimento interprovinciale resterà vincolato alla nuova scuola per un triennio.
In fase II della mobilità 2022-2023 un docente titolare in una data provincia X potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della stessa provincia X di titolarità, senza restare vincolato per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”.
Mobilità territoriale e professionale
La mobilità dei docenti si divide in mobilità territoriale, quindi domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e la mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2022-2025, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di duplice richiesta, trasferimento e passaggio di cattedra, il docente ha l’obbligo di precisare a quale dei due passaggi intende dare la preferenza. Solo in assenza di questa preferenza prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze